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Titolo 1 – Disposizioni Generali

Articolo I – Durata, sede, natura giuridica.
  1. Per iniziativa di persone fisiche, con qualifica di tecnici del comparto previdenziale e assistenziale e dì una società di brokeraggio assicurativo di rilevanzà nazionale (di seguito, per brevità, i “Soci fondatori”, è costituito “WELFLIFE”- Fondo di assistenza sanitaria integrativa” (di seguito, per brevità, indifferentemente denominato “Fondo” o “Ente”).
  2. Il Fondo, di natura associativa, opera a tempo indeterminato, ha sede in Roma, all’indirizzo scelto, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione e svolge la propria attività sul territorio della Repubblica Italiana, nel cui ambito può istituire sedi secondarie e uffici.
Articolo 2 – Finalità
  1. Il Fondo, privo di fini di lucro, intende assicurare ai soggetti che vi aderiscano, tanto in via individuale quanto collettiva, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, variamente articolate, in conformità alle disposizioni di legge di settore, tempo per tempo vigenti, nonché altre provvidenze a esse collegate.
  2. L’Ente, per il perseguimento degli scopi istituzionali, tra l’altro:
    • definisce diversi piani di assistenza sanitaria integrativa di carattere individuale, determinandone le modalità di realizzazione;
    • definisce diversi piani di assistenza sanitaria integrativa di carattere collettivo, determinandone le modalità di realizzazione;
    • individua standard qualitativi per l’erogazione e la connessa gestione amministrativa delle prestazioni assistenziali sanitarie integrative;
    • ricerca strutture sanitarie, pubbliche e private, rispondenti agli standard individuati
    • costituisce, direttamente o indirettamente, una rete di convenzionamenti con le strutture di cui all’alinea che precede;
    • può sviluppare iniziative di medicina preventiva;
    • stipula convenzioni assicurative di contenuto assistenziale nonché di Long Term Care (nel prosieguo, per brevità, “LTC”), temporanee caso morteinfortuni professionali ed extra professionali.
  3. Il Fondo, per l’espletamento della propria attività sviluppa un’idonea struttura organizzativa e pone in essere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, iv considerato il compimento di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti degli aderenti e del pubblico in generale), compresi l’accensione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi tipo e il prestare, senza carattere di professionalità, garanzie anche reali.
  4. Al Fondo è inibita l’assunzione diretta di rischi di qualsivoglia natura e genere. Esso non può porre in essere alcuna iniziativa, per la cui realizzazione preventivamente non disponga delle necessarie coperture economiche.

Titolo 2 – Associati – Loro Vicende – Beneficiari

Articolo 3 – Associati
  1. Gli Associati sono costituiti dai Soci fondatori.
  2. Sono Soci fondatori i soggetti intervenuti in sede di atto costitutivo dell’Ente, nonché quanti, persone fisiche o persone giuridiche, ottengano siffatta qualifica con deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione preventiva del parere favorevole di almeno due terzi dei Soci fondatori al momento esistenti.
  3. E’ facoltà dell’Associato recedere in qualsiasi momento dal Fondo
  4. La qualifica di Socio fondatore persona fisica viene eccezionalmente meno, per tutela reputazionale dell’Ente, previa deliberazione di esclusione assunta dal Consiglio di Amministrazione, in caso di:
    • gravi violazioni, ad opera dell’interessato, di principi etici generali o di norme statutarie;
    • interdizione, inabilitazione o condanna definitiva per reati comuni in genere, fatta eccezione di quelli di natura colposa;
    • condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.
  5. La qualifica di Socio fondatore persona giuridica cessa in via automatica in caso di:
    • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    • avvio di procedure di liquidazione;
    • fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
  6. Tanto il recesso quanto l’esclusione del Socio, a qualsiasi titolo dovuta, non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate né all’assegnazione di alcuna porzione del patrimonio dell’Ente.
Articolo 4 – Beneficiari
  1. Assumono la qualifica di Beneficiari i fruitori delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e/o di LTC e/o di altre coperture statutariarnente previste.

Titolo 4 – Patrimonio – Esercizio Finanziario

Articolo 5 – Patrimonio
  1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni ad esso assegnati in sede di costituzione, nonché da ogni altro cespite che gli pervenga, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.
  2. L’Ente può ricevere beni di proprietà di terzi in comodato, anche di lungo periodo.
  3. La dotazione di cui al comma l è annualmente incrementata dalle quote di partecipazione previste dall’art. 6 e diminuita delle spese di funzionamento. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 6 – Quota annua di partecipazione
  1. Ogni Beneficiario è tenuto al versamento della quota annua di partecipazione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
  2. L’omesso versamento della quota di cui al comma che precede inderogabilmente determina la sospensione della qualifica di Beneficiario, inibendo la fruizione delle prestazioni dell’Ente.
Articolo 7 – Finanziamento delle prestazioni
  1. Ciascun piano di assistenza sanitaria complementare e/o di LTC e/o di altre coperture( statutariamente previste è sorretto da specifico apporto contributivo.
  2. Il versamento dei contributi è dovuto dai Beneficiari secondo le modalità stabilite dal \ Consiglio di Amministrazione.
  3. L’omesso versamento dei contributi di cui al comma che precede inderogabilmente / determina la sospensione dalla fruizione delle correlate prestazioni/coperture.
Articolo 8 – Investimento delle risorse
  1. Le risorse patrimoniali del Fondo possono essere investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, con divieto di compiere operazioni di carattere speculativo e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.
Articolo 9 – Esercizio finanziario
  1. L’esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione compila lo schema di rendiconto economico e finanziario dell’esercizio decorso. Il documento contabile di consuntivo, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, qualora nominato, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Titolo 4 – Organi e loro competenze

Articolo 10 – Organi
  1. Sono Organi del Fondo:
    • l’Assemblea
    • il Consiglio di Amministrazione
    • il Presidente
    • il Revisore dei Conti (eventuale).
Articolo 11 – Assemblea: funzionamento
    Sono Organi del Fondo:
  1. L’Assemblea è costituita Soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, entro il 30 giugno di ogni anno e in via straordinaria allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in tutti i casi con espressa indicazione dell’ordine del giorno dell’adunanza.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede associativa o altrove in Italia, con preavviso di almeno quindici giorni e utilizzo di qualsiasi idoneo mezzo comunicativo.
  3. L’avviso di convocazione previsto al comma che precede deve recare la data di indizione di una seconda adunanza, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima, trascorse almeno due ore dall’orario indicato per essa.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di questi, dal più anziano dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Presidente nomina, anche non tra i non Associati, un segretario dell’adunanza, che con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea.
Articolo 12 – Assemblea: competenze e poteri
  1. L’Assemblea:
    1. a) determina il numero e, con apposita votazione, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ne determina l’emolumento;
    2. b) nomina un Revisore dei Conti – se lo stima opportuno – e ne fissa l’emolumento;
    3. c) approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente;
    4. d) delibera eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
    5. e) fissa gli Indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    6. f) assume le determinazioni reputate opportune su qualSiasi tematica che gli sia sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
    7. g) dispone, a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, l’eventuale scioglimento dell’Ente, nominando un liquidatore e stabilendone gli inerenti poteri generali
Articolo 13 – Assemblea: voto – deleghe – maggioranza
  1. Hanno titolo di partecipare all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto Socio ha diritto ad un suffragio.
  2. Ogni Socio può farsi rappresentare, previo rilascio di delega scritta, da altro Socio; ciascun delegato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
  3. La partecipazione all’Assemblea può realizzarsi anche tramite video o teleconferenza, senza formalità alcuna, ma previa verifica, ad opera del Presidente, che siano .garantite le pari prerogative e facoltà di tutti i Soci.
  4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) di almeno un terzo degli aventi diritto dì voto.
  5. L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti (direttamente o per delega).
  6. Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate, si intendono approvate con il suffragio -favorevole della maggioranza dei votanti.
  7. Per le nomine alle cariche associative, si intende eletto chi abbia raggiunto la più alta votazione e, in caso di parità di suffragi, prevale il candidato più anziano di età.
Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione: composizione e durata
  1. L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di otto componenti: il loro numero è fissato, tempo per tempo, dall’Assemblea.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea fra i So 65i. ovvero anche tra non Soci, su proposta di due di questi ultimi.
  3. I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.
  4. Ove in corso di mandato vengano a mancare uno o più Membri del Consiglio di/ i Amministrazione, quest’ultimo provvede alla sostituzione, mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica quanto il sostituito.
Articolo 15 – Consiglio dì Amministrazione: requisiti di partecipazione – remunerazione
  1. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono vantare i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità richiesti dalla legge per far parte di analogo organismo in una società per azioni.
  2. Ai Consiglieri di Amministrazione compete l’emolumento fissato dall’Assemblea e il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato.
Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione: attribuzione delle cariche – convocazione e deliberazioni
  1. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi entro dieci giorni dalla sua elezione per nominare nel proprio seno:
    • il Presidente
    • il Vice Presidente
  2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con utilizzo di qualsiasi: mezzo di comunicazione, almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo richieda non meno, di un terzo dei suoi membri.
  3. Le adunanze consiliari sono valide con la presenza della ma.ggioratrzat.4 componenti.
  4. La partecipazione alle riunioni consiliari può realizzarsi anche tramite video video o teleconferenza, senza formalità alcuna, ma previa verifica, ad opera del Presidente, che siano garantite le pari prerogative e facoltà di tutti i Consiglieri.
  5. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione interviene, nominato, il Direttore, con diritto di parola ma non di voto.
  6. Le deliberazioni consiliari sono prese con votazione palese e a maggioranza dei presenti, salva diversa determinazione statutaria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  7. Le deliberazioni sono sinteticamente riportate in apposito libro dei verbali.
Articolo 17 – Consiglio di Amministrazione: competenze e poteri
  1. Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per il compimento degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione i quali non siano di competenza dell’Assemblea e assume i provvedimenti idonei per attuare nel mòdo migliore gli scopi del Fondo in ossequio alla normativa di settore, allo Statuto e secondo le direttive fissate dall’Assemblea medesima.
  2. Al Consiglio, oltre all’attribuzione delle cariche di cui allsart.16, comma 1, e all’effettuazione delle cooptazioni, giusta il disposto dell’art.14; comma 3, a titolo indicativo e non esaustivo, compete di:
    1. dare esecuzione alle disposizioni dello Statuto e alle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. definire il contenuto dei piani di assistenza sanitaria integrativa, fissando l’ammontare di contributi per essi dovuti e le modalità di versamento;
    3. stabilire i modi dí realizzazione dì ciascun piano di assistenza sanitaria integrativa, di cui sub b);
    4. fissare l’ammontare delle quote di partecipazione, di cui all’art.6, stabilendone le modalità e i termini di versamento;
    5. compilare il rendiconto di gestione di ciascun esercizio, giusta le previsioni dell’art.9, comma 2;
    6. convocare l’Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all’anno e quando ne sia avanzata richiesta, ai sensi dell’art.11, comma 1;
    7. proporre all’Assemblea modifiche dello Statuto;
    8. delegare propri poteri al Presidente, in aggiunta alle specifiche competenze per lui fissate dallo Statuto ovvero ad altri suoi componenti;
    9. far luogo all’accettazione di. beni e di ogni altro cespite che pervenga a titolo gratuito all’Ente;
    10. deliberare ogni atto necessario od opportuno circa la gestione del patrimonio e qualsiasi atto connesso o collegato;
    11. sovraintendere alla corretta tenuta della contabilità e alla regolarità amministrativa degli atti;
    12. nominare, ove lo ritenga necessario, il Direttore, fissandone il compenso, la tipologia di rapporto da intrattenere con l’Ente e la durata;
    13. assumere ogni determinazione necessaria od opportuna per l’attività e lo sviluppo del Fondo;
    14. stipulare contratti assicurativi, conferire mandati e incarichi consulenziali e compiere ogni altra similare attività, d’interesse del Fondo.
Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione: convocazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera Taccomandata contenente l’indicazione degli argomenti da trattare e con preavviso minimo di otto giorni. La lettera di convocazione può essere sostituita da messaggio inviato via e-mail, con il preavviso minimo di tre giorni.
  2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
  3. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni a seguito di richiesta di almeno un terzo dei propri membri, avanzata per iscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero su istanza formale del Revisore dei Conti, se nominato.
Statuto