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Regolamento Generale

  • Articolo 1 – Oggetto

    Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Cassa di Assistenza Welflife.

    L’adesione presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche.

    Il presente Regolamento, cosi come lo Statuto, sono visionabili e scaricabili al seguente indirizzo: www.welflife.it

  • Articolo 2 – Amministrazione

    La Cassa di assistenza Welflife utilizzerà i contributi delle aziende associate o dei singoli associati per provvedere alle forme di assistenza concordate in favore dei soggetti associati nonché dei loro familiari, conferendo l’incarico per ciò che concerne la gestione e l’amministrazione delle provvidenze assicurative alla società European Brokers S.r.l. ed alle Società esterne al Gruppo di gradimento del Comitato Direttivo.

  • Articolo 3 – Quote sociali

    La quota sociale annuale, degli associati aderenti alla Cassa di Assistenza  è stabilita dal Comitato Direttivo così come indicato nell’art. 6 della Statuto. Alla scadenza di ciascuna annualità il Comitato Direttivo determinerà l’importo delle quote che si applicheranno per l’annualità successiva e ne darà pubblicazione attraverso il sito web.

  • Articolo 4 – Contributi

    Gli iscritti sono tenuti al versamento dei contributi necessari alle provvidenze assistenziali prescelte.

    In ogni caso dovrà essere stabilito un contributo obbligatorio a carico di ciascun associato che vorrà usufruire delle prestazione della Cassa di Assistenza Welflife. In nessun caso la Cassa di Assistenza Welflife potrà anticipare per conto dei propri associati, alcun  contributo.

    Le responsabilità derivanti dal mancato o ritardato versamento dei contributi stessi saranno esclusivamente imputati agli Associati inadempienti.

    All’atto della sottoscrizione del Piano Sanitario gli Iscritti otterranno dal Consiglio di Amministrazione l’accoglimento dell’adesione al Fondo in qualità di Socio Aderente o da personale delegato alla validazione delle richieste di adesione nominato da parte dello stesso.

    Successivamente alla fase di adesione indicata al precedente punto, il Socio Aderente comunica i nominativi dei dipendenti, collaboratori e/o familiari seguendo la procedura indicata sul portale dedicato (“Portale”), e la Cassa procede al perfezionamento dell’Iscrizione non appena ricevuto l’incasso della quota di adesione e della contribuzione riferita all’Iscritto.

    L’iscritto potrà aggiornare l’elenco dei propri dipendenti/collaboratori e/o famigliari.

    In caso di variazione delle informazioni comunicate in fase di iscrizione, come per esempio: modifiche dei dati anagrafici dei dipendenti e dei collaboratori, il Socio Aderente dovrà tempestivamente inoltrarle alla Cassa.

  • Articolo 5 – Ritardo nei versamenti dei contributi e Fondo Morosità

    Il ritardato pagamento della quota associativa e dei contributi da parte del Socio Aderente e dell’Iscritto superiore ai trenta (30) giorni comporta la sospensione dall’erogazione delle Prestazioni in favore dell’Iscritto dalla data di inizio dell’omissione contributiva.

    La Cassa, ricevuto il pagamento dei contributi arretrati, si riserva di svolgere le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l’erogazione delle Prestazioni, dandone conferma al Socio Aderente.

    Il ritardato pagamento della quota associativa e dei contributi da parte del Socio Aderente e dell’Iscritto superiore ai 60 (sessanta) giorni comporta l’applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale e la Cassa provvede a darne comunicazione al Socio Aderente e all’Iscritto, al fine di consentir loro di regolarizzare la propria posizione contributiva.

    Il Fondo di Morosità viene alimentato da:

    • contributi versati dai Soci Aderenti e/o dagli Iscritti morosi, che non possono più essere destinati alle originarie Prestazioni, previa deduzione delle spese legali affrontate per il recupero dei contributi stessi;
    • dagli interessi di mora.
  • Articolo 6 – Prestazioni

    La Cassa, può erogare le Prestazioni direttamente o indirettamente, in tutto o in parte anche attraverso accordi o convenzioni (polizze di assicurazione) con compagnie di assicurazione nell’ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità stipulando eventualmente le polizze per conto dei propri aderenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Piani sanitari sono:

    • Visite di diagnostica e specialistica;
    • Ricoveri per interventi chirurgici e grandi interventi chirurgici;
    • Ricoveri in Day Hospital;
    • Prestazioni in ambito ospedaliero come ricoveri e parti;
    • Medicine non convenzionali, quali:   Agopuntura,    Medicina antroposofica Medicina ayurvedica, Omeopatia, Chiropratica, Osteopatia;
    • Rilascio certificazioni mediche: Certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizione di legge: idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all’impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all’affidamento e all’adozione, rilascio o rinnovo patente, porto d’armi, ecc
    • Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
    • Vaccini e prestazioni mediche per vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
    • Garanzie neonato, durante il primo anno di vita (cure, visite mediche, accertamenti, eliminazione/correzione difetti fisici/ malformazioni congenite);
    • In gravidanza: Ecografie di controllo, Amniocentesi, Analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza, visite specialistiche;
    • Cure odontoiatriche;
    • Programmi welfare e flexible benefits.

    L’elenco delle Prestazioni e la descrizione delle stesse, ovvero i limiti, le esclusioni e le modalità di rimborso e/o liquidazione sono presenti nel Piano Sanitario sottoscritto dal Socio Aderente.

    La Cassa, qualora le Prestazioni vengano rese in forma indiretta, in tutto o in parte mediante la stipulazione di convenzioni con compagnie di assicurazione, individuerà una o più compagnie di assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami di pertinenza e definirà con le stesse le condizioni contrattuali da inserire nelle polizze assicurative, che dovranno coincidere con il Piano Sanitario scelto dalla Cassa. La Cassa risulterà il Contraente della polizza di assicurazione e gli Iscritti alla Cassa da parte del Socio Aderente risulteranno assicurati e beneficiari delle Prestazioni.

    La Cassa provvede, inoltre, alla eventuale gestione di fondi per garantire prestazioni assistenziali dirette e/o aggiuntive rispetto a quelle di natura assicurativa.

  • Articolo 7 – Recesso

    L’adesione alla Cassa di Assistenza Welflife si intende valida per 12 (dodici). Allo scadere dei 12 (dodici) mesi l’adesione del Socio Aderente al Piano Sanitario si intenderà rinnovata automaticamente, salvo modifiche al Piano Sanitario che richiedono una condivisione tra i Soci Aderenti e la Cassa Welflife.

    Il Socio Aderente può recedere inviando apposita comunicazione di recesso, a mezzo raccomandata alla sede legale della Cassa – Via Ludovisi 16 – con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell’annualità in corso coincidente con il 31 dicembre di ogni anno oppure via pec all’ indirizzo della Cassa.

    L’associato è inoltre tenuto alla comunicazione scritta alla Cassa di Assistenza Welflife dell’eventuale recesso di ogni persona fisica-dipendente destinataria delle prestazioni di cui all’art. 3 dello Statuto. Nelle eventualità sopra riportate, ogni diritto maturato a favore dell’associato verrà ad esso riconosciuto integralmente secondo le condizioni contrattuali assicurative che regolano la posizione in causa.

    Tali diritti verranno assoggettati alle eventuali ritenute fiscali di legge.

  • Articolo 8 – Modifiche

    Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Comitato Direttivo e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.