Fiscalità: Welfare Aziendale e Flexible Benefits
La legge di stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva. Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.
I soggetti interessati saranno tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato e con contratto di somministrazione.
Le misure fiscali citate devono essere previste dai contatti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazione o dalle loro rappresentanti sindacali aziendali o dalle RSU.
La valorizzazione della contrattazione collettiva e la previsione di un regime fiscale agevolato intervengono sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente apportando importati modifiche all’art. 51 del TUIR, sono orientate ad agevolare le opere ed i servizi messi a disposizione dei lavoratori per finalità di carattere sociale. Viene, dunque, espressamente affermato il principio della sostituibilità tra retribuzione cash e beni/servizi al ricorrere di specifiche condizioni.
In questo modo, le aziende riescono infatti a risparmiare sul costo del lavoro, tra tasse e contributi connessi ai vari premi, pur andando incontro ai propri dipendenti e alla loro soddisfazione, che si ritrovano a godere di prestazioni dal valore superiore ad un premio monetario in busta paga.
Con la riformulazione della lettera f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, si introduce l’esenzione per “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”.
La legge di Bilancio 2017 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di fruire dei premi di produttività e potenzia il welfare aziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato. Oltre all’innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente previsto per l’accesso alla tassazione agevolata, la manovra finanziaria prevede l’aumento degli importi dei premi erogabili. Viene, inoltre, rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva, anche territoriale, che potrà estendere il beneficio a opere e servizi forniti direttamente dall’imprenditore ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.
Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge di Bilancio per il 2017 prevede il potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i premi di produttività e le misure di welfare aziendale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, prevede un sostanzioso innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta precedente, che consente l’accesso alla tassazione agevolata.
Gli importi dei premi erogabili aumentano:
– da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi;
Con l’articolo 55 della legge 50/2017, che sostituisce il comma 189 della legge 208/2015 : non più l’innalzamento a 4mila euro del massimale del premio ma una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, e una decontribuzione totale a carico del lavoratore, riguarda solo i premi riconosciuti sulla base di accordi sindacali sottoscritti a partire dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore della manovra bis); in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La riduzione dell’aliquota per il datore di lavoro si applica ai fini della pensione di vecchiaia, invalidità, e della pensione ai superstiti, su una quota non superiore a 800 euro. Per il lavoratore, sulla medesima quota, è prevista una decontribuzione totale. E’ ridotta sempre di 20 punti percentuali anche l’aliquota contributiva ai fini del calcolo della pensione. Significa che il lavoratore prenderà una pensione più bassa.
L’attuale disciplina generale (prevista solo per i lavoratori dipendenti del settore privato) prevede, un regime tributario specifico, consistente in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%.
La legge di Bilancio 2017 dispone inoltre che non vanno assoggettate all’imposta sostitutiva le somme determinate secondo il valore normale di specifici benefit aziendali, fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento.
È ammessa la conversione del premio in una prestazione sociale, che può consistere in un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale, da destinare ad esempio alla retta dell’asilo nido, alla baby sitter o alla previdenza o sanità integrativa, al fine di estendere a tali somme la completa esenzione fiscale. In questo caso anche il datore di lavoro non pagherà i contributi previdenziali ed assistenziali.
Sono esenti da imposizione fiscale e neutre ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente, le seguenti forme di welfare riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari;
- i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente a fini assistenziali;
- le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.
Tali misure sono agevolate a prescindere dall’importo per il quale sono erogate: non è previsto, infatti, alcun tetto massimo ai fini dell’esenzione e del computo.
Dunque viene puntualizzato che l’utilizzazione di opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, è in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
Rientrano tra le misure agevolabili:
– i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
I predetti interventi, anche se in parte sovrapponibili uno con l’altro, coprono tutti i bisogni sociali, dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza degli anziani.
Le misure di welfare possono essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.
Novità della legge di bilancio 2017 e articolo 55 della legge 50/2017, che sostituisce il comma 189 della legge 208/2015
Tassazione agevolata |
Detassazione |
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Periodo di applicazione |
Dal 1° gennaio 2017 |
Dal 1° gennaio 2017 |
Causali di corresponsione |
Premi di risultato legati a: |
Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: |
– incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; |
– prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari); |
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– somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. |
– cessione di prodotti dell’azienda al valore normale |
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– contributi ad enti o casse a fini assistenziali |
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– contributi versati al fondo di previdenza complementare |
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Tipologia premio |
In denaro, unitamente alla retribuzione. |
Erogazione di servizi e prestazioni |
Beneficiari |
Lavoratori dipendenti del settore privato: |
Lavoratori dipendenti del settore privato: |
– impiegati |
– impiegati |
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– operai |
– operai |
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– quadri |
– quadri |
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– apprendisti salvo espressa rinuncia scritta. |
– apprendisti salvo espressa rinuncia scritta. |
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Limite di reddito conseguito nel 2016 |
80.000 annui |
80.000 annui |
Importo massimo |
– 3.000 |
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Tassazione agevolata articolo 55 della legge 50/2017, che sostituisce il comma 189 della legge 208/2015 |
Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10%. riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, e una decontribuzione totale a carico del lavoratore; riguarda solo i premi riconosciuti sulla base di accordi sindacali sottoscritti a partire dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore della manovra bis). |
Detassazione totale |
Procedura |
L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU |
L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU |
Legge di Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017 e articolo 55 della legge 50/2017, che sostituisce il comma 189 della legge 208/2015 – Tabella comparativa
Prima |
Dopo |
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Periodo di applicazione |
Fino al 2016 |
Dal 2017 in poi |
Limite di reddito |
50.000 |
80.000 |
Importo massimo |
2.000/2.500 (coinvolgimento paritetico) |
3.000 (coinvolgimento paritetico) |
Redditi esenti e non computabilità nel calcolo del limite |
Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: |
Ulteriori trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali: |
– prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari); |
– contributi alle forme pensionistiche complementari |
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– cessione di prodotti dell’azienda al valore normale; |
– contributi di assistenza sanitaria |
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– contributi ad enti o casse a fini assistenziali; |
– assegnazione azioni in parola per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi |
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– contributi versati al fondo di previdenza complementare. |
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Contrattazione nazionale o territoriale |
Stipula del contratto/accordo con la determinazione dei criteri di valutazione degli incrementi di produttività e le misure di welfare eventualmente concordate |
Possibilità di prevedere, nel contratto/accordo, l’estensione del beneficio a: – opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro; – benefit aziendali; – contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. |